Art. 3.

      1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività economica o imprenditoriale, compie operazioni di speculazione commerciale in occasione di gravi fatti di cronaca acquisendo notorietà e indebiti vantaggi di natura economica in relazione ai medesimi fatti e alle persone in essi coinvolte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.